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Liberi (professionisti) di fare pubblicità

10 AGO 2012
Liberi (professionisti) di fare pubblicità
Lo scorso 3 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato l'articolo 4 della Riforma degli Ordini Professionali, che liberalizza la pubblicità “informativa”: quella, cioè, “avente per oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, ì titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”. 

Nulla di nuovo rispetto alla Legge Bersani del 2006 che aveva di fatto abrogato “il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine”. Proprio quest’ultima frase del decreto (quella che abbiamo sottolineato) ha dato luogo, dal 2006 a oggi, ad una serie di controlli e contenziosi, che hanno di fatto scoraggiato molti liberi professionisti a pubblicizzare la propria attività. Questo perché il potere di verifica da parte degli Ordini professionali, nella maggior parte dei casi, veniva interpretato come una richiesta di autorizzazione preventiva alla diffusione, piuttosto che un controllo ex post. 

Il Dpr approvato il 3 agosto specifica, invece, che non è necessaria alcuna "preventiva verifica della pubblicità da parte degli Ordini", e ribadisce che il potere di verifica e l’eventuale sanzione per le pubblicità ritenute scorrette o non veritiere saranno ex post. 
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